IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare,
l'art. 4,
comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', siano
fissati i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli
obiettivi di qualita' per la protezione dalla esposizione
della
popolazione, nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento
dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
Vista la raccomandazione del
Consiglio dell'Unione europea del
12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E.
n. L199 del 30 luglio 1999,
relativa alla limitazione delle esposizioni della
popolazione ai
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
Considerato che
con il decreto interministeriale 10 settembre 1998,
n. 381, il Governo ha
gia' provveduto, in ottemperanza all'art. 1,
comma 6, della legge 31 luglio
1997, n. 249, a fissare limiti di
esposizione, misure di cautela e ad
indicare le procedure per il
conseguimento degli obiettivi di qualita' ai
fini della tutela
sanitaria della popolazione per quanto attiene ai
campi
elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio
dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si
rende
necessario completare il campo di applicazione come richiesto
dalla legge
quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio superiore di
sanita', espresso nella
seduta del 24 giugno 2002;
Preso atto della
dichiarazione del Comitato internazionale di
valutazione per l'indagine sui
rischi sanitari derivanti
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
(CEM);
Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa
della Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997,
n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso
che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti
Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della
salute;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di
esposizione e
i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti
a breve termine e dei
possibili effetti a lungo termine nella
popolazione dovuti alla esposizione
ai campi elettromagnetici
generati da sorgenti fisse con frequenza compresa
tra 100 kHz e 300
GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di
qualita', ai
fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi
medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei
livelli
di esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi
di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai
lavoratori
esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a
scopo
diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalita' di
applicazione del presente decreto,
per gli impianti radar e per gli impianti
che per la loro tipologia
di funzionamento determinano esposizioni pulsate,
sono stabilite con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio
2001,
n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz,
generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi
delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme
completo
delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del
Consiglio
dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
36, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del
presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi
degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi
ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
22 febbraio 2001, n.
36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di
polizia, le
norme e le modalita' di applicazione del presente decreto
sono
stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al
servizio
espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del
territorio.
Art. 2.
Definizioni ed unita' di misura
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge
22 febbraio
2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni
delle grandezze
fisiche citate sono riportate nell'allegato A che
costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione
1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi
elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz
e
300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui
alla
tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura
di cautela per la protezione da possibili
effetti a lungo termine
eventualmente connessi con le esposizioni ai
campi generati alle suddette
frequenze all'interno di edifici adibiti
a permanenze non inferiori a quattro
ore giornaliere, e loro
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti
abitativi quali
balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si
assumono i
valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato
B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
essere
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del
corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti.
Art. 4.
Obiettivi di qualita'
1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi
elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del
presente
decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree
intensamente frequentate,
non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B. Detti
valori devono essere mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale
del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree
intensamente frequentate si intendono anche superfici
edificate ovvero
attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di
bisogni sociali,
sanitari e ricreativi.
Art. 5.
Esposizioni multiple
1. Nel caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la
somma
dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C,
deve essere
minore di uno. In caso contrario si dovra' attuare la
riduzione a conformita'
secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel
caso di superamenti con concorso
di contributi di emissione dovuti a
impianti delle Forze armate e delle Forze
di polizia, la riduzione a
conformita' dovra' essere effettuata tenendo conto
delle particolari
esigenze del servizio espletato.
Art. 6.
Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di
esposizione
1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono
quelle
indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate
successivamente
dal CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura
delle
norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e
della
tutela del territorio.
Art. 7.
Aggiornamento delle conoscenze
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge
quadro n.
36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in
vigore del presente
decreto, all'aggiornamento dello stato delle
conoscenze, conseguenti alle
ricerche scientifiche prodotte a livello
nazionale ed internazionale, in
materia dei possibili rischi sulla
salute originati dai campi
elettromagnetici.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Allegato A
DEFINIZIONI
Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7
data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione,
«Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e
magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento
all'esposizione umana».
Campo magnetico: cosi' come definito
nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7,
prima edizione, «Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici
e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento
all'esposizione umana.».
Campo di induzione magnetica: cosi'
come definito nella norma CEI
211-7 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 216-7, prima
edizione «Guida per la misura e per la
valutazione dei campi
elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100
kHz - 300 GHz,
con riferimento all'esposizione umana».
Frequenza: cosi'
come definita nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01,
classificazione 216-7, prima edizione «Guida
per la misura e per la
valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100
kHz 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana».
allegati
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialitą e non č sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato