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Gazzetta Ufficiale N. 199 del 28 Agosto 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare,
l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', siano
fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita' per la protezione dalla esposizione della
popolazione, nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del
12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999,
relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998,
n. 381, il Governo ha gia' provveduto, in ottemperanza all'art. 1,
comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di
esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il
conseguimento degli obiettivi di qualita' ai fini della tutela
sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi
elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si
rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto
dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 24 giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di
valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(CEM);
Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa della Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di
esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti
a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella
popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici
generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300
GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita', ai
fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli
di esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo
diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalita' di applicazione del presente decreto,
per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia
di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001,
n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo
delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio
dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n.
36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le
norme e le modalita' di applicazione del presente decreto sono
stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.

Art. 2.
Definizioni ed unita' di misura

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni
delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e
300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui
alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili
effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai
campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti
a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali
balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i
valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del
corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 4.
Obiettivi di qualita'

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del
presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici
edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di
bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 5.
Esposizioni multiple

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la
somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C,
deve essere minore di uno. In caso contrario si dovra' attuare la
riduzione a conformita' secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel
caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a
impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a
conformita' dovra' essere effettuata tenendo conto delle particolari
esigenze del servizio espletato.

Art. 6.
Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono
quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle
norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.

Art. 7.
Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge
quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in
vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle
conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello
nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla
salute originati dai campi elettromagnetici.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Allegato A

DEFINIZIONI

Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana».
Campo magnetico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana.».
Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI
211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima
edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi
elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz,
con riferimento all'esposizione umana».
Frequenza: cosi' come definita nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana».

allegati


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialitą e non č sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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