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A cura della Linea di Ricerca su Protezione dai campi elettromagnetici a bassa frequenza, radiofrequenza e microonde. Daniele Andreuccetti e Riccardo Vanni, 1999. |
Estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 232, 4-10-1995 | |
NOTA: il testo dell'art. 4 è riportato nella forma corretta con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 248 del 23-10-1995. |
Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti.
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1991;
Sentito il Comitato elettrotecnico italiano;
Sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992;
Considerate le iniziative su normative tecniche sperimentali avviate in ambito comunitario sulla limitazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici per la popolazione ed i lavoratori;
Viste le relazioni inoltrate al Ministero dell'Ambiente da parte degli esercenti di elettrodotti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992;
Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della Sanità;
Il presente decreto si applica ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti e dalle relative stazioni e cabine elettriche.
Le intensità delle componenti di campo elettrico e di induzione magnetica, di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, sono da intendersi espresse in valore efficace; il valore quadratico medio di cui agli stessi punti, è da intendersi come radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti.
Per la prima fase di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 le azioni di risanamento, verranno effettuate in base alle prescrizioni del art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, integrate dalle disposizioni del presente decreto.
Esse dovranno inoltre essere conformi alla legge 28 giugno 1986, n. 339, e relativo regolamento di esecuzione del 21 marzo 1988 ed al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 16 gennaio 1991.
A far data dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti di risanamento verranno presentati al Ministero dell'Ambiente con cadenza annuale, secondo le priorità indicate nelle relazioni sopracitate inviate dagli esercenti degli elettrodotti, tenendo conto dell'obbligo di garantire la continuità del servizio elettrico.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti degli elettrodotti dovranno inoltrare al Ministero dell'ambiente il programma generale dei progetti sopra richiamati, articolato secondo i suddetti criteri, segnalando tuttavia i casi di programmazione temporale vincolata all'esercizio degli elettrodotti stessi.
Il completamento delle azioni di risanamento è fissato al 31 dicembre 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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